Una lavoratrice veniva licenziata per asserito giustificato motivo oggettivo da un’azienda con meno di quindici dipendenti ufficiali, sicura di non rischiare la reintegrazione della dipendente.
La lavoratrice ha però chiesto che nell’organico fossero computati anche i collaboratori (fisioterapisti) continuativamente impiegati fin dal 2012, sotto la vigenza della disciplina del lavoro a progetto.
Non avendo il datore di lavoro prodotto i contratti dei suddetti collaboratori, gli stessi sono stati computati nell’organico aziendale, in quanto da considerarsi subordinati ai sensi della presunzione assoluta di cui all’art. 69, d.lgs. n. 276/2003.
Stante la ritenuta manifesta insussistenza del motivo licenziamento (e pur senza citare la sentenza n.59/2021) il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover applicare il regime di tutela reintegratoria debole di cui all’art. 18, comma 4, St. Lav.
Il licenziamento è stato ritenuto manifestamente insussistente sia in relazione alla ragione della soppressione del posto, sia in relazione alla mancata prova dell’impossibilità del repêchage, che, come noto, è elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo.
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